RITO CIVILE E RITO SIMBOLICO: LE 3 PRINCIPALI DIFFERENZE
Sposarsi con un rito diverso da quello tradizionale è un fenomeno sempre più diffuso. Tantissime coppie scelgono e continuano a scegliere per coronare il loro sogno d’amore, il rito civile o il rito simbolico. Un trend in continua ascesa che trova le sue motivazioni nella possibilità di dare al proprio matrimonio la forma che si desidera e di personalizzarlo come più piace e nell’atmosfera ricca di emozione e sentimento che in una cerimonia disegnata su misura si crea. Una scelta spesso dettata anche dalla praticità, perché in un matrimonio civile i documenti da presentare e l’iter della burocrazia si sono per i futuri sposi molto semplificati e in un rito simbolico non servono affatto.
Il rito simbolico e il rito civile hanno il medesimo fine, sancire l’unione d’amore e di vita di due persone, ma sono due celebrazioni diverse, che a volte rischiano di essere confuse. Per sgomberare il campo da dubbi, vediamo insieme come distinguerle, attraverso l’illustrazione delle più importanti differenze tra le due.
1) Solo il matrimonio civile ha valore legale

Il matrimonio officiato con rito civile è un atto giuridico. Si celebra davanti all’Ufficiale di stato civile e ha per effetto la costituzione dello stato di coniugi e come causa e funzione la comunione di vita spirituale e materiale tra di loro.
Il rito simbolico, invece, è un rito completamente deciso dalla coppia per dare forma all’intenzione di unirsi per sempre e per condividere tale gioia con amici e familiari. È il modo con cui i due fidanzati promettono di amarsi tutti i giorni della vita come stanno facendo in quel momento e si impegnano a essersi fedeli e a sostenersi in ogni istante della loro esistenza. Momento centrale della cerimonia è, infatti, quello dello scambio delle promesse e dell’unione simbolica.
L’unico tra i due ad avere valore legale è il rito civile. Il matrimonio simbolico non viene riconosciuto dalla legge. Come vi dicevo in apertura di post, taluni lo confondono, anche per il comportamento non proprio corretto di alcune location che fanno credere di poter ospitare matrimonio celebrati con rito civile. Il rito civile autentico, cioè con valore legale, è solo quello «celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale di stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione» (art. 106 del Codice civile).
2) La seconda differenza principale: il luogo della celebrazione
Il matrimonio civile si celebra nel territorio¹ del comune nel quale gli sposi hanno fatto la richiesta di pubblicazione e solamente nella casa comunale, cioè nei locali a ciò appositamente destinati. Con l’aumentare dei matrimoni civili molti comuni hanno deciso di individuare luoghi di valore storico o artistico e di adibirli a sale comunali. Al giorno d’oggi è perciò spesso possibile celebrare le nozze in ville, palazzi storici, castelli, teatri, spiagge… È possibile anche celebrarle in sale ricevimenti opportunamente autorizzate. Questa opzione è l’ideale per chi vuole una organizzazione semplice e pratica e privilegia la comodità per i propri ospiti che così non hanno bisogno di spostarsi dal luogo della cerimonia a quello del ricevimento, perché sono lo stesso.

La cerimonia simbolica può essere celebrata ovunque. Il luogo lo scegliete voi. Può essere una location che vi piace e reputate adatta a fare da cornice suggestiva e fiabesca al vostro giorno, oppure un posto (per esempio immerso nella natura) che per voi ha un significato particolare. Non ci sono vincoli in questo senso, se non di spazio sufficiente perché tutti stiano a loro agio.
3) Quali sono i simboli presenti nell’uno e quali nell’altro
La cerimonia simbolica si chiama così perché è un rito basato sui simboli. Ogni simbolo contiene e comunica un significato profondo. Questo significato è tale in relazione al rito ma innanzitutto e soprattutto per la coppia che si unisce per la vita.

I simboli in un matrimonio sono tantissimi: un fiore come la rosa, il bouquet, l’arco nuziale, gli anelli… Inoltre, tutti i gesti e le azioni compiuti durante la cerimonia portano con sé una profonda simbologia. Un rito simbolico è molto suggestivo e pieno di significato. È un momento unico, emozionante e coinvolgente, per la coppia che lo vive. È una bella esperienza per gli ospiti, che lascia un ricordo indimenticabile nel loro cuore.
Il rito civile è incentrato sulla lettura degli articoli del Codice Civile². Purtroppo, il loro valore³ è spesso sminuito dal fatto che sono letti dall’ufficiale molto velocemente. Sono parole necessarie e importantissime. Di certo non sono romantiche e non potranno mai sostituire quelle che marito e moglie possono dedicarsi. Fortunatamente, è ormai possibile anche in un rito civile scambiarsi le promesse e inserire delle letture che facciano, attraverso le parole, risplendere l’amore che lega marito e moglie. Raccolte in un raffinato libretto saranno il ricordo tangibile e concreto più dolce di tutta la giornata.

A volte nei matrimoni civili si aggiungono, presi dalle cerimonie simboliche, dei riti di unione come quello della rosa, della luce o della sabbia. Ma la differenza tra i due resta ed è questa: il rito simbolico è costruito intorno ad un insieme di simboli, uniti tra loro dal filo di come la coppia ha deciso di dare fisionomia alle sue nozze. Il rito civile, fatto saldo l’aspetto giuridico, è costruito all’insegna della semplicità e delle parole d’amore che si scambiano marito e moglie.
©Federica per Storie in punta di righe
¹salvo ragioni di necessità o di convenienza, come dice l’art. 109 C.C.: «Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell’articolo 106, l’ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell’articolo 99, richiede per iscritto l’ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare. La richiesta è menzionata nell’atto di celebrazione [107, 130] e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l’ufficiale davanti al quale esso fu celebrato, invia, per la trascrizione, copia autentica dell’atto all’ufficiale da cui fu fatta la richiesta [130, 131, 138] (1).»
La legge consente di celebrare il matrimonio civile in un comune differente da quello nel quale gli sposi richiesero le pubblicazioni. Questa possibilità è data se vi siano ragioni di necessità (una calamità naturale) o di convenienza. Ravvisata quindi l’opportunità o la necessità della celebrazione matrimoniale in un altro comune, l’ufficiale di stato civile del comune in cui furono chieste le pubblicazioni provvede ad informarne l’ufficiale dello stato civile del luogo dove il rito verrà celebrato (celebrazione che avverrà sempre, però, nella casa comunale del diverso comune).
L’ufficiale dello stato civile del luogo dove il rito verrà celebrato invierà poi l’atto di matrimonio al collega ufficiale di stato civile del comune nel quale furono fatte le pubblicazioni.
²L’articolo 107 C.C. stabilisce che «Nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni [137], anche se parenti [74], dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente [111], l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione [109, 130, 138]».
³I testi degli articoli di legge del Codice Civile sono questi:
Articolo 143 – Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Articolo 144 – Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Articolo 147 – Doveri verso i figli
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.